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D. 09/03/2005 n. 149/05/CONS2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche. 3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo. Art. 6. - Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni 1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall'Autorità. 2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione. Art. 7. - Responsabilità e rettifica 1. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990 n, 223, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica. Art. 8. - Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite 1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili all'attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario. Capo III - Autorizzazioni per i fornitori di servizi Art. 9. - Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato 1. La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell'art. 25 del codice. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell'allegato n. 2, parte I, del codice b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3. 3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro sessanta giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde. Capo IV - Licenze per gli operatori di rete radiofonici Art. 10. - Tipologie di licenze e obblighi dell'operatore di rete 1. La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale è rilasciata dal Ministero prioritariamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 che ne facciano richie- sta in forma singola o mediante consorzi o società consortili esclusivamente costituiti dai medesimi. Tali consorzi o società consortili, ai fini del presente regolamento, sommano i requisiti di capitale sociale e di esperienza editoriale di ciascuno dei componenti. La predetta licenza consente esclusivamente la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e le società cooperative prive di scopo di lucro esercenti emittenti a carattere comunitario possono costituire consorzi o società consortili interamente partecipate dai predetti soggetti. 3. La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale, in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, per le risorse risultanti in esubero di cui all'art. 15, è rilasciata dal Ministero anche a soggetti diversi da quelli di cui ai comma 1 purchè in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 o 4, rispettivamente per l'ottenimento della licenza in ambito nazionale o locale. 4. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito nazionale può essere richiesta da soggetti costituiti in società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al dieci per cento dell'investimento da effettuare. 5. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito locale può essere richiesta da soggetti costituiti in società di persone, società di capitali, società cooperative società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al cinque per cento dell'investimento da effettuare. 6. Il rilascio di licenza a società che non siano di nazionalità italiana ovvero di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato di cui il soggetto richiedente abbia la nazionalità pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. 7. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di equivalenza dei siti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2. 8. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonchè richiedere al Ministero l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio. 9. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112. 10. Il soggetto titolare di licenza di operatore di rete radiofonico nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati a) rispetta le norme tecniche di emissione, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme vigenti b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonchè le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonchè l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza d) garantisce la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità e l'uso efficiente delle risorse trasmissive e) rispetta gli obblighi di copertura previsti dall'art. 19. 11. L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore di rete non può modificare o alterare i programmi sonori, i programmi dati e i servizi o i programmi della società dell'informazione forniti da soggetti terzi ed è tenuto al rispetto dei limiti di cui all'art. 22. 12. L'operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 24, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112; 13. L'operatore di rete radiofonico in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, nel rispetto dei limiti previsti per questi ultimi dall'art. 22 del presente regolamento. Art. 11. - Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale 1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere a) i dati relativi al soggetto richiedente b) l'indicazione dell'ambito nazionale o locale c) il bacino di piano richiesto d) l'eventuale uso di sistemi di codifica e) l'impegno ad installare gli impianti in conformità, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonchè alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro f) il progetto di rete comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile entro tre anni g) il piano di massima economico-finanziario per i primi tre anni di esercizio dell'attività h) l'eventuale richiesta di collegamenti di comunicazione elettronica i) le tipologie di programmi e servizi che si intende distribuire nel blocco di programmi j) la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. 2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere allegata la seguente documentazione a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme previste dall'art. 10, commi 3 o 4 rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o per la licenza in ambito locale, con capitale sociale non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o in ambito locale b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonchè delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo d) per le società consortili e per i consorzi, copia autentica dello statuto ed elenco dei soci alla data di presentazione della domanda e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni |
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